Il consiglio di amministrazione e' costituito da:

  • a)il presidente dell'Istituto;
  • b)il sindaco di Parma o un suo delegato;
  • c)il sindaco di Busseto o un suo delegato;
  • d)il presidente della provincia di Parma o un suo delegato;
  • e)il presidente della regione Emilia-Romagna o un suo delegato;
  • f)un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
  • g)un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali;
  • h)un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;
  • i)il rettore dell'Universita' di Parma;
  • l)un rappresentante della famiglia Carrara Verdi;
  • m)un rappresentante del comitato degli amici dell'Istituto;
  • n)il presidente del Conservatorio di musica di Parma. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali e dura in carica cinque anni. E' responsabile della programmazione annuale, triennale e generale dell'Istituto in conformita', per la parte scientifica, al programma presentato del comitato scientifico, di cui all'articolo 7, e sentito il parere del comitato degli amici dell'Istituto, di cui all'articolo 6. Il consiglio, nella sua prima seduta, elegge a maggioranza fra i propri membri il vice presidente dell'Istituto. Il consiglio delibera su:
  • a)la nomina del direttore dell'Istituto, di cui all'articolo 8;
  • b)il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
  • c)gli atti che importino conseguenze sul patrimonio dell'ente;
  • d)il promuovere giudizi o resistervi, in ogni sede, ivi inclusi i giudizi arbitrali; le transazioni e l'accettazione di lasciti, donazioni e contributi;
  • e)i limiti di spesa entro i quali il presidente puo' procedere con propria ordinanza;
  • f)il regolamento organico e dei servizi dell'Istituto e le sue modifiche, in conformita' alle disposizioni previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni. Il consiglio e' convocato almeno due volte l'anno, quando il presidente lo ritenga opportuno od un terzo dei componenti lo richieda.

Testo vigente dal 11 aprile 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-04-03;123~art4 · fonte su Normattiva