Il Consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e dai seguenti membri nominati cono decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per la sanita':

  • 1)un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed uno del Ministero della sanita'
  • 2)un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti: Istituto nazionale della previdenza sociale, Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;
  • 3)cinque rappresentanti dei lavoratori scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazioni delle organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative;
  • 4)un rappresentante degli artigiani ed un rappresentante dei coltivatori diretti scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative;
  • 5)tre rappresentanti dei datori di lavoro scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazioni delle organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale. Il Consiglio di amministrazione;
  • a)fissa le direttive generali dell'attivita' dell'Istituto:
  • b)delibera sul bilancio preventivo e le relative variazioni, nonche' sul conto consuntivo;
  • c)delibera sulla gestione economica e patrimoniale dell'Istituto;
  • d)delibera sul regolamento organico del personale;
  • e)esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate da leggi, regolamenti o da istruzioni ministeriali.

Testo vigente dal 9 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-02-10;66~art5 · fonte del testo