Il presidente e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per la sanita'. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva, determina le materie da portare alla discussione degli organi predetti e vigila sulla esecuzione delle loro deliberazioni. Il presidente puo' in caso di assenza o di impedimento, delegare le funzioni inerenti al suo ufficio ad un membro della Giunta esecutiva.

Testo vigente dal 9 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-02-10;66~art4 · fonte del testo