Le disposizioni di cui agli articoli i e 3 si applicano anche alle somme riscosse in dipendenza di infrazioni accertate antecedentemente all'entrata in vigore di questa legge e non ancora erogate. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 24 marzo 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-02-07;168~art5 · fonte del testo