Art. 5
Le disposizioni di cui agli articoli i e 3 si applicano anche alle somme riscosse in dipendenza di infrazioni accertate antecedentemente all'entrata in vigore di questa legge e non ancora erogate. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 24 marzo 1951
