I soci di cooperative, che prestano la loro attivita' per conto delle cooperative medesime, sono soggetti alla presente legge quando siano rimunerati con retribuzione fissa periodica, anche se integrata da partecipazione agli utili o da altre forme analoghe, oppure quando lavorino promiscuamente con altri lavoratori.

Testo vigente dal 17 marzo 1934

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urn:nir:stato:legge:1934-02-22;370~art2 · fonte del testo