[1]Il riposto di 24 ore consecutive deve essere dato la domenica, salvo le eccezioni stabilite dagli articoli seguenti.
[2]Il riposo di 24 ore consecutive, cada esso in domenica o in altro giorno della settimana, deve decorrere da una mezzanotte all'altra, ovvero dall'ora che sara' stabilita dai contratti collettivi di lavoro o, in mancanza di detti contratti e quando lo richieda la natura dell'esercizio, dall'Ispettorato corporativo.
[3]Per i lavori a squadre il riposo decorre dall'ora di sostituzione di ciascuna squadra.
[4]Il riposo compensativo di 12 ore, previsto dagli articoli seguenti, decorre dalla mezzanotte al mezzogiorno e viceversa.
Testo vigente dal 17 marzo 1934
