Sono convalidate le assunzioni degli appartenenti a tutte le categorie di profughi e rimpatriati eventualmente effettuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, e successive modificazioni nel periodo di tempo intercorrente tra il 12 marzo 1963 e la data di entrata in vigore della presente legge. I profughi ed i rimpatriati, comunque assunti da privati datori di lavoro nel predetto periodo di tempo, debbono essere mantenuti in servizio almeno per due anni a decorrere dalla data di assunzione, salvo i casi di licenziamento dovuti a giusta causa o a cessazione dell'attivita' dell'azienda.

Testo vigente dal 17 luglio 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-06-24;538~art2 · fonte del testo