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Le disposizioni di cui al regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 131, ed al successivo regio decreto 12 maggio 1930, n. 663, circa la riscattabilita' ai fini del trattamento di quiescenza dei servizi resi in qualita' di vice pretori onorari reggenti con retribuzione a carico dello Stato, sono estese anche ai servizi stessi prestati anteriormente al 18 febbraio 1927, data di entrata in vigore del regio decreto-legge n. 131, sopra citato. Il riscatto dei servizi di cui al precedente comma puo' essere chiesto anche dal personale cessato dal servizio o dagli aventi diritto, che ne facciano domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1963-02-09;104~artunico · fonte del testo