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Il Ministro del Tesoro e' pure autorizzato a provvedere al pagamento in contanti del capitale corrispondente alle somme che potranno essere riconosciuto spettanti alle imprese per saldo prezzo dei lavori relativi alle costruzioni suddette.

Testo in vigore dal 17 luglio 1901 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1901-07-07;323~art1 · fonte del testo