Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 1963 al 9 ottobre 2010. 117 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I servizi prestati in qualita' di ufficiale di completamento anteriormente al passaggio in servizio permanente effettivo o all'amministrazione in servizio civile di ruolo, non valutabili ai sensi delle leggi in vigore, possono essere riscattati, a domanda, ai fini del trattamento di quiescenza, con l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, quale risulta modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20. Qualora la domanda di riscatto sia presentata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di riscatto sara' calcolato con riferimento allo stipendio iniziale della carriera di appartenenza previsto dalle tabelle vigenti alla data di presentazione della domanda.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-03;101~art1 · fonte del testo