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[1]All'onere di lire 1.500.000 derivante dall'applicazione, della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si provvedera' mediamente eguale riduzione dello stanziamento, del capitolo n. 91 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa relativo a detto esercizio. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

[2]La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 3 febbraio 1963

[4]SEGNI

[5]FANFANI - ANDREOTTI TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Testo in vigore dal 27 febbraio 1963 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;101~art3 · fonte del testo