Art. 102
Per i tributi di cui all'art. 100, secondo comma, seguitano ad applicarsi le disposizioni previste dagli articoli 196, 197, 207, 211 e 232 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.
Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 1 gennaio 2027 · versione 0 su Normattiva