Art. 240
[1]che restano abrogate
[2]1. Alla data di entrata in vigore del presente testo unico restano abrogate le seguenti disposizioni:
- a)il titolo X e il titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;
- b)l'articolo 60, commi dal secondo al quinto, e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- c)l'articolo 35, quinto comma, secondo periodo, e nono comma della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- d)il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;
- e)l'articolo 2, a eccezione dei commi 11, 11-bis, 12, 15, 16, 17, 18 e 19, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;
- f)l'articolo 11, commi 4-bis e 5, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202;
- g)l'articolo 2, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 349;
- h)l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.
Testo vigente dal 26 marzo 2025, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva