Art. 20 — Interessi per ritardata iscrizione a ruolo
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Decorso un semestre dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione si applica a carico del contribuente l'interesse del 2,50 per cento sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute, in base a rettifica o ad accertamento d'ufficio, per ogni semestre intero successivo fino alla data della consegna all'esattore dei ruoli nei quali e' effettuata l'iscrizione. L'interesse calcolato dall'ufficio delle imposte e' riscosso mediante ruolo. E' in facolta' del contribuente di richiedere, nel ricorso alla commissione di primo grado, che le imposte e le maggiori imposte risultanti dall'accertamento dell'ufficio siano iscritte provvisoriamente a ruolo nel loro intero ammontare con l'interesse semestrale del 2,50 per cento gia' maturato, ovvero per una parte dell'ammontare stesso in misura diversa da quella prevista dall'art. 15.
Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 21 agosto 1974 · versione 0 su Normattiva