Art. 23
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1992 al 1 gennaio 1998. Leggi il testo vigente →
(( (( L'intendente di finanza, previo accertamento della conformita' dei singoli ruoli alle disposizioni di questo titolo, appone il visto di esecutorita' dei ruoli sul riassunto riepilogativo che ne costituisce parte integrante e ne invia copia alla competente ragioneria provinciale. Il riassunto riepilogativo e' redatto in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. ))
Testo vigente dal 1 gennaio 1992 al 1 gennaio 1998 · versione 40 su Normattiva