Art. 23
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Il visto di esecutorieta' dei ruoli e' apposto sul riassunto riepilogativo che ne costituisce parte integrante e viene inviato in copia alla competente ragioneria provinciale dello Stato. Il riassunto e' redatto in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Per i ruoli emessi dagli enti diversi dallo Stato e da amministrazioni statali diverse dal Ministero delle finanze il visto di esecutorieta' e' apposto direttamente dall'ente o dall'amministrazione che ha emesso il ruolo. 3. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati gli uffici dell'amministrazione finanziaria competenti all'apposizione del visto di esecutorieta'
Testo vigente dal 1 gennaio 1998 al 1 luglio 1999 · versione 56 su Normattiva