Art. 24Consegna del ruolo al concessionario

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((Il ruolo e' consegnato dall'intendente di finanza all'esattore, il quale ne rilascia ricevuta. Detta consegna deve avvenire, per i ruoli di cui all'art. 18, quarto comma, almeno novanta giorni prima della scadenza, e per gli altri ruoli, almeno trenta giorni prima della scadenza della prima od unica rata. Con la consegna all'esattore il ruolo diventa esigibile)). Se la consegna e' fatta oltre il termine di cui al comma precedente, l'intendente di finanza puo' consentire, per i ruoli ripartiti in piu' rate, che la riscossione della prima rata sia fatta cumulativamente con la riscossione della seconda alla scadenza di questa. Per i ruoli posti in riscossione in unica rata l'intendente di finanza puo' consentire la proroga fino ad un mese a condizione che la scadenza avvenga prima del compimento dei termini di decadenza previsti dall'art. 17. La consegna dei ruoli straordinari puo' essere effettuata senza l'osservanza dei termini di cui al primo comma.

Testo vigente dal 30 novembre 1980 al 1 luglio 1999 · versione 18 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art24 · fonte su Normattiva