Art. 100

[1]del ruolo all'agente della riscossione (articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

[2]1. L'ufficio consegna all'agente della riscossione ruoli separati per ciascuno degli ambiti territoriali cui essi si riferiscono, secondo le modalita' indicate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con lo stesso decreto sono individuate le ipotesi nelle quali l'affidamento dei ruoli all'agente della riscossione avviene esclusivamente con modalita' telematiche.

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