Art. 24Consegna del ruolo al concessionario

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Il ruolo e' consegnato almeno trenta giorni prima della scadenza della prima rata dall'intendenza di finanza all'esattore il quale ne rilascia ricevuta. Con la consegna il ruolo diventa esigibile. Se la consegna e' fatta oltre il termine di cui al comma precedente, l'intendente di finanza puo' consentire, per i ruoli ripartiti in piu' rate, che la riscossione della prima rata sia fatta cumulativamente con la riscossione della seconda alla scadenza di questa. Per i ruoli posti in riscossione in unica rata l'intendente di finanza puo' consentire la proroga fino ad un mese a condizione che la scadenza avvenga prima del compimento dei termini di decadenza previsti dall'art. 17. La consegna dei ruoli straordinari puo' essere effettuata senza l'osservanza dei termini di cui al primo comma.

Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 30 novembre 1980 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art24 · fonte su Normattiva