Art. 27 — Luogo e tempo del pagamento
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999. Leggi il testo vigente →
Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato presso la sede dell'esattoria entro otto giorni dalla scadenza. Se ai sensi del capitolato d'appalto o del decreto istitutivo del consorzio esattoriale la riscossione deve avvenire in luoghi diversi dalla sede dell'esattoria, questa e' tenuta a dare pubblica notizia, almeno otto giorni prima, del luogo, del giorno e dell'ora di inizio della riscossione. L'adempimento dell'anzidetta pubblicita' deve essere provato, quando ne sia fatta richiesta, mediante dichiarazione del sindaco.
Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999 · versione 0 su Normattiva