Art. 32
Agli effetti dell'imposta locale sui redditi i nuovi possessori di immobili a titolo di proprieta' o di altri diritti reali rispondono, solidalmente con i precedenti possessori, delle imposte, sopratasse e interessi iscritti od iscrivibili a ruolo a nome di questi ultimi per il periodo di tempo successivo alla data del titolo che serve per base alla voltura catastale. Tuttavia nei casi in cui la presentazione di domanda di voltura catastale non abbia avuto effetto nei ruoli, l'intendente di finanza dispone, su richiesta dell'interessato, che vengano escussi soltanto i nuovi possessori con espresso divieto all'esattore di compiere qualsiasi procedura sui beni dei precedenti. 48
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
48Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".
Testo vigente dal 1 luglio 1999 al 1 gennaio 2027 · versione 62 su Normattiva