Art. 80
[1]Soggetti obbligati al pagamento (articolo 11 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)
[2]1. Sono obbligati al pagamento dell'imposta ipotecaria e dell'imposta catastale coloro che richiedono le formalita' di cui all'articolo 71 e le volture di cui all'articolo 79 e i pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni, relativamente agli atti ai quali si riferisce la formalita' o la voltura. 2. Sono inoltre solidalmente tenuti al pagamento delle imposte, di cui al comma 1, tutti coloro nel cui interesse e' stata richiesta la formalita' o la voltura e, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali e' stata iscritta o rinnovata l'ipoteca, nonche' l'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria.
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