Art. 80

[1]Soggetti obbligati al pagamento (articolo 11 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)

[2]1. Sono obbligati al pagamento dell'imposta ipotecaria e dell'imposta catastale coloro che richiedono le formalita' di cui all'articolo 71 e le volture di cui all'articolo 79 e i pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni, relativamente agli atti ai quali si riferisce la formalita' o la voltura. 2. Sono inoltre solidalmente tenuti al pagamento delle imposte, di cui al comma 1, tutti coloro nel cui interesse e' stata richiesta la formalita' o la voltura e, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali e' stata iscritta o rinnovata l'ipoteca, nonche' l'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria.

Testo vigente dal 12 agosto 2025, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art80 · fonte su Normattiva