Art. 43 — Recupero di somme erroneamente rimborsare
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L'ufficio delle imposte procede mediante reiscrizione a ruolo, non oltre il secondo anno successivo a quello in cui fu eseguito il rimborso, al recupero delle somme erroneamente rimborsate, dandone avviso al contribuente. La disposizione del comma precedente si applica anche per le somme erroneamente rimborsate con ordinativo di pagamento dall'intendente di finanza.
Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 4 giugno 1977 · versione 0 su Normattiva