Art. 43-ter
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Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle societa' o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o piu' societa' o all'ente dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalita' di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze e' efficace a condizione che l'ente o societa' cedente indichi nella dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi. ((In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle societa' risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai sensi del secondo comma. In tale caso si applica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita)). COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N. 542. Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l'ente o societa' controllante e le societa' da questo controllate; si considerano controllate le societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o societa' controllante o tramite altra societa' controllata da questo ai sensi del presente articolo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle societa' e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e alle imprese, soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, indicate nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 38 del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 40 del predetto decreto n. 87 del 1992. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 43-bis. 40 48
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 dicembre 1995, n. 549
40con decorrenza dal 1 gennaio 1996
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 3, comma 244) che le disposizioni dalla stessa previste si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1996.
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
48Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".
Testo vigente dal 29 aprile 2012 al 12 gennaio 2019 · versione 100 su Normattiva