Art. 60 — Sospensione dell'esecuzione
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L'esattore, quando si deve procedere fuori della circoscrizione esattoriale nella quale l'imposta e' dovuta, richiede, ((mediante collegamento telematico)), l'intervento dell'esattore della circoscrizione nella quale si deve procedere. L'esattore delegato procede alla notificazione dell'avviso di mora, nel quale deve essere indicato il numero del conto corrente postale intestato all'esattore delegante. Il debitore e' obbligato ad effettuare il versamento esclusivamente su detto conto corrente e deve trasmettere nel termine di cinque giorni dalla notificazione l'attestazione del versamento all'esattore delegato, che ne da' notizia immediata al delegante. Quando il debitore non provvede al pagamento nel termine predetto l'esattore delegato promuove il procedimento esecutivo. Le somme coattivamente recuperate debbono essere versate nel conto corrente postale intestato all'esattore delegante entro il quinto giorno successivo a quello in cui sono state riscosse.
Testo vigente dal 2 marzo 1997 al 1 luglio 1999 · versione 53 su Normattiva