Art. 3
Sospensione dell'esecuzione
D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall'art. 2, secondo comma, l'organo decidente puo' sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.
Testo vigente dal 17 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva