Art. 64
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999. Leggi il testo vigente →
Non possono essere pignorati, senza autorizzazione del pretore, beni mobili per un valore presunto superiore al doppio del debito.
Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999 · versione 0 su Normattiva