Art. 70
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Quando i beni pignorati sono soggetti a pericolo di deterioramento ovvero richiedono una dispendiosa conservazione il pretore, o il giudice conciliatore nei comuni che non siano sede di pretura, puo' autorizzare l'esattore a procedere all'incanto prima del termine fissato dall'articolo precedente.
Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999 · versione 0 su Normattiva