Art. 73Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi

((Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, se)) il terzo, presso il quale il concessionario ha proceduto al pignoramento, si dichiara o e' dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell'esecuzione ordina la consegna dei beni stessi al concessionario, che procede alla vendita secondo le norme del presente titolo. ((1-bis. Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 del presente articolo puo' essere effettuato dall'agente della riscossione anche con le modalita' previste dall'articolo 72-bis; in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita))

Testo vigente dal 1 gennaio 2008 al 1 gennaio 2027 · versione 85 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art73 · fonte su Normattiva