Art. 73 — Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1999 al 9 giugno 2001. Leggi il testo vigente →
Se il terzo, presso il quale il concessionario ha proceduto al pignoramento, si dichiara o si e' dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell'esecuzione ordina la consegna dei beni stessi al concessionario, che procede alla vendita secondo le norme del presente titolo.
Testo vigente dal 1 luglio 1999 al 9 giugno 2001 · versione 62 su Normattiva