Art. 73
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 giugno 2001 al 1 gennaio 2008. Leggi il testo vigente →
Se il terzo, presso il quale il concessionario ha proceduto al pignoramento, si dichiara o ((...)) e' dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell'esecuzione ordina la consegna dei beni stessi al concessionario, che procede alla vendita secondo le norme del presente titolo.
Testo vigente dal 9 giugno 2001 al 1 gennaio 2008 · versione 69 su Normattiva