Art. 74
Il concessionario, per la vendita dei crediti pignorati e per ((la riscossione)) dei crediti a lui assegnati, si avvale della procedura prevista nel presente titolo. Il concessionario, se diviene assegnatario di un credito verso lo Stato, pagabile a rate per un periodo che supera di quattro anni la scadenza del contratto di concessione, puo' cedere il credito all'erario e ha diritto al discarico della quota per inesigibilita'. Della cessione viene dato atto con verbale del cancelliere.
Testo vigente dal 9 giugno 2001 al 1 gennaio 2027 · versione 69 su Normattiva