Art. 74

Il concessionario, per la vendita dei crediti pignorati e per ((la riscossione)) dei crediti a lui assegnati, si avvale della procedura prevista nel presente titolo. Il concessionario, se diviene assegnatario di un credito verso lo Stato, pagabile a rate per un periodo che supera di quattro anni la scadenza del contratto di concessione, puo' cedere il credito all'erario e ha diritto al discarico della quota per inesigibilita'. Della cessione viene dato atto con verbale del cancelliere.

Testo vigente dal 9 giugno 2001 al 1 gennaio 2027 · versione 69 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art74 · fonte su Normattiva