Art. 8Termini per il versamento diretto

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1981 al 3 dicembre 1981. Leggi il testo vigente →

I versamenti diretti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e all'esattoria devono essere eseguiti:

  • 1)entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui e' stata operata la ritenuta prevista dall'art. 3, primo comma, n. 1), e secondo comma, lettera a);
  • 2)NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 920;
  • 3)Nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione per i versamenti previsti nell'art. 3, primo comma, numeri 3) e 6), e secondo comma, lettera c); ((3-bis) nel termine di due mesi dalla chiusura del periodo di imposta per i versamenti previsti dall'articolo 3, primo comma, numero 4), salvo quanto disposto nel successivo numero 3-ter);
  • 3-ter)entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti per i versamenti previsti dall'articolo 3, primo comma, numero 4), relativamente alle ritenute alla fonte su redditi di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;)) 4) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui e' deliberata la distribuzione degli utili o degli acconti per la parte della ritenuta commisurata al dieci per cento degli utili stessi ai sensi dell'art. 27, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
  • 5)entro il 1 marzo e il 1 settembre di ciascun anno per gli importi versati dai soci nel semestre precedente relativamente agli utili di cui al secondo comma dell'art. 27 del decreto indicato al n.
  • 4)e per le maggiori ritenute effettuate in base all'aliquota del trenta per cento sugli utili pagati nel semestre precedente. Per le ritenute di cui al secondo comma, lettera b), dell'art. 3, restano fermi i termini indicati nell'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni. Le ritenute operate dall'Amministrazione postale ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono versate in tesoreria secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.

Testo vigente dal 8 novembre 1981 al 3 dicembre 1981 · versione 19 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art8 · fonte su Normattiva