Art. 8 — Termini per il versamento diretto
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I versamenti diretti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e all'esattoria devono essere eseguiti:
- 1)entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui e' stata operata la ritenuta prevista dall'articolo 3, primo comma, n. 1) e dal secondo comma, lettere a), f) e h), e sono maturati i premi di cui alla lettera g) dello stesso secondo comma;) 18
- 2)NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 920;
- 3)nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell'articolo 3, primo comma, ed entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso previsto dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c);
- 3-bis)((entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta)) per i versamenti previsti dall'art. 3, secondo comma, lettera e); 18 24
- 3-ter)entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti per i versamenti previsti dall'articolo 3, secondo comma, lettera d). 18
- 4)NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461;
- 5)entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre ed il 15 gennaio di ciascun anno per le ritenute operate e gli importi versati dai soci nel trimestre solare precedente in relazione agli utili di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 19 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461. Le ritenute operate dall'Amministrazione postale ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono versate in tesoreria secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 1981, n. 692
18Il D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 1981, n. 692, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 3) che le modifiche apportate dallo stesso art. 1-bis hanno efficacia dal 1 febbraio 1982.
Il D.L. 30 dicembre 1981, n. 792, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 55, ha disposto (con l'art. 1) che "Le modifiche apportate con l'art. 1-bis del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, aggiunto con la legge di conversione 1 dicembre 1981, n. 692, agli articoli 3, secondo comma e 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per quanto attiene alla riscossione mediante versamenti diretti delle ritenute di cui all'art. 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, hanno effetto dal 1 gennaio 1982".
Il D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, ha disposto (con l'art. 1, tabella III) che "In deroga al disposto di cui all'articolo 8, primo comma, n. 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maturati nell'anno 1982, ancorche' non corrisposti, puo' essere effettuato nel termine di due mesi dalla chiusura del periodo di imposta dei soggetti eroganti. La disposizione ha effetto esclusivamente per i sostituti il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare".
Testo vigente dal 15 gennaio 2000 al 26 luglio 2005 · versione 64 su Normattiva