Art. 87
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Quando il terzo incanto non e' stato autorizzato o quando ha esito negativo l'immobile e' devoluto di diritto allo Stato per il minor prezzo tra il prezzo base dell'incanto determinato ai sensi del secondo comma dell'art. 85 e l'ammontare dell'imposta e della relativa sopratassa, pene pecuniarie e interessi per i quali ha avuto luogo l'esecuzione. Il verbale di esito negativo del terzo incanto, corredato dal provvedimento autorizzativo dell'intendente di finanza, costituisce titolo per la trascrizione della devoluzione sui registri immobiliari e per la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie relative all'immobile stesso.
Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999 · versione 0 su Normattiva