Art. 91
All'espropriazione di navi e aeromobili si applicano le norme di questo titolo sull'espropriazione immobiliare il termine ad adempiere fissato nell'avviso di mora e' ridotto a ventiquattro ore. La trascrizione dell'avviso di vendita deve essere eseguita nei registri e con le modalita' previste dal codice della navigazione per il pignoramento. Il prezzo base dell'incanto e' determinato dal pretore sentito, secondo i casi, il registro navale italiano o il registro aeronautico italiano. Non e' applicabile l'art. 87 del presente decreto. 48
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 nel disporre (con l'art. 16, comma 1) la sostituzione del Titolo II non prevede piu' l'art. 91.
Testo vigente dal 1 luglio 1999 al 1 gennaio 2027 · versione 62 su Normattiva