Art. 91

All'espropriazione di navi e aeromobili si applicano le norme di questo titolo sull'espropriazione immobiliare il termine ad adempiere fissato nell'avviso di mora e' ridotto a ventiquattro ore. La trascrizione dell'avviso di vendita deve essere eseguita nei registri e con le modalita' previste dal codice della navigazione per il pignoramento. Il prezzo base dell'incanto e' determinato dal pretore sentito, secondo i casi, il registro navale italiano o il registro aeronautico italiano. Non e' applicabile l'art. 87 del presente decreto. 48

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

48

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 nel disporre (con l'art. 16, comma 1) la sostituzione del Titolo II non prevede piu' l'art. 91.

Testo vigente dal 1 luglio 1999 al 1 gennaio 2027 · versione 62 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art91 · fonte su Normattiva