Art. 94Incompletezza delle distinte di versamento

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Nei casi di incompletezza della distinta prevista dall'art. 6 o del documento di conto corrente postale di cui all'art. 7 si applica a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da lire tremila a lire ventimila. L'esattore e' tenuto a comunicare l'infrazione all'ufficio delle imposte.

Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 1 aprile 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art94 · fonte su Normattiva