Art. 24
[1]dei versamenti diretti (articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
[2]1. Il versamento diretto e' ricevuto dall'agente della riscossione in base a distinta di versamento. 2. La distinta di versamento deve indicare le generalita' del contribuente, il domicilio fiscale, l'imposta e il periodo cui si riferisce il versamento; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalita' del contribuente, deve indicare la denominazione o la ragione sociale. 3. Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta di versamento. 4. L'agente della riscossione rilascia quietanza di pagamento e appone sulla distinta di versamento il numero della quietanza stessa. 5. La distinta di versamento e la quietanza debbono essere conformi ai modelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 6. L'agente della riscossione non pu rifiutare le somme che il contribuente intende versare sempreche' nella distinta non risultino assolutamente incerti i dati di cui al comma 2.
Testo vigente dal 26 marzo 2025, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva