Art. 96 — Pagamenti di crediti a contribuenti morosi
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Per l'inosservanza della disposizione dell'art. 77, primo comma, si applica la pena pecuniaria pari a un decimo della somma corrisposta.
Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 1 aprile 1998 · versione 0 su Normattiva