Art. 96Pagamenti di crediti a contribuenti morosi

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Per l'inosservanza della disposizione dell'art. 77, primo comma, si applica la pena pecuniaria pari a un decimo della somma corrisposta.

Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 1 aprile 1998 · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art96 · fonte su Normattiva