Nei confronti del personale e degli assuntori della ferrovia Novara-Biella, nonche' della Cassa soccorso, si applicheranno, a decorrere dalla data di inclusione della predetta linea nella rete delle Ferrovie dello Stato, le disposizioni previste dalla legge 30 aprile 1959, n. 286, rispettivamente per il personale, per gli assuntori e per la Cassa soccorso delle ferrovie indicate nella legge medesima, con le modificazioni di cui ai seguenti articoli 4 e 5.

Testo vigente dal 11 gennaio 1960

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urn:nir:stato:legge:1959-12-24;1143~art3 · fonte del testo