Qualora con provvedimento legislativo con effetto posteriore al 1° gennaio 1958 siano apportate variazioni allo stipendio iniziale del personale esecutivo delle Ferrovie dello Stato, e' applicata, con la stessa decorrenza, alla retribuzione degli assuntori e dei loro dipendenti, la variazione percentuale media risultante per il personale ferroviario che svolge un lavoro assimilabile.

Testo vigente dal 1 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-05;224~art5 · fonte del testo