Art. 5
Qualora con provvedimento legislativo con effetto posteriore al 1° gennaio 1958 siano apportate variazioni allo stipendio iniziale del personale esecutivo delle Ferrovie dello Stato, e' applicata, con la stessa decorrenza, alla retribuzione degli assuntori e dei loro dipendenti, la variazione percentuale media risultante per il personale ferroviario che svolge un lavoro assimilabile.
Testo vigente dal 1 aprile 1958
