In attesa che con apposito provvedimento legislativo venga determinato il trattamento giuridico, economico e di previdenza da accordare al personale in servizio presso la ferrovia Siena-Buonconvento-Monteantico, la Amministrazione delle ferrovie dello Stato si assume di conservare e corrispondere a detto personale il trattamento in atto regolato per il personale di ruolo dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148. Per gli assuntori di stazione, di fermata e dei passaggi a livello si assume di conservare e corrispondere il trattamento contemplato dal capitolato in vigore all'atto del passaggio della ferrovia allo Stato. Al personale avventizio verranno applicate le pattuizioni sindacali vigenti per la categoria. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato si impegna altresi' di riconoscere e corrispondere, a detto personale, tutte le provvidenze derivanti da eventuali successivi accordi nazionali di categoria che verranno stipulati prima della emanazione del nuovo provvedimento legislativo.

Testo vigente dal 21 dicembre 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-12-05;1261~art3 · fonte del testo