La spesa di lire 340.000.000 di cui all'art. 1 sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1955-56. Alla copertura di tale spesa si fara' fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento inscritto al capitolo 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Testo vigente dal 21 dicembre 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-12-05;1261~art4 · fonte del testo