In attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui alla legge 10 luglio 1984, n. 301, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di funzione disponibili nelle qualifiche di primo dirigente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ANAS puo' affidare, in via transitoria e comunque per non oltre diciotto mesi dalla data di pubblicazione dei bandi relativi ai concorsi predetti, le funzioni di primo dirigente previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dalla presente legge, al personale della corrispondente carriera direttiva con qualifica non inferiore a quella di direttore aggiunto di divisione (8° livello). Il conferimento dell'incarico temporaneo di cui al precedente comma e' disposto con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, sentito il consiglio di amministrazione. Ai funzionari ai quali viene conferito tale incarico temporaneo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, limitatamente al periodo in cui tale incarico viene svolto.
Testo vigente dal 3 aprile 1986
