L'articolo 20 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, e' cosi' sostituito: "Per i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture da eseguirsi a cura dell'ANAS, direttamente o in concessione, il parere degli organi consultivi dell'Azienda, nell'ambito della rispettiva competenza, sostituisce il parere del Consiglio di Stato". Il terzo comma dell'articolo 32 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, e' cosi' sostituito: "L'Azienda provvede direttamente alle locazioni, ai servizi ed alle forniture occorrenti per il proprio funzionamento e, previa delibera del consiglio di amministrazione, all'acquisto od alla costruzione di immobili da adibire a sedi della direzione generale e degli uffici periferici. Provvede altresi' alla gestione dei beni patrimoniali di qualsiasi natura destinati ai servizi delle strade ed autostrade statali, degli autoveicoli e motoveicoli, degli impianti e dei macchinari di sua proprieta'. Per i beni gestiti dall'ANAS, la dichiarazione di cui all'articolo 829, primo comma, del codice civile e' emessa dal Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, o, per delega, dal direttore generale dell'Azienda".

Testo vigente dal 3 aprile 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-26;86~art20 · fonte su Normattiva