Alla copertura dei posti portati in aumento e di nuova istituzione di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si provvede quanto all'ottanta per cento mediante i concorsi pubblici di cui ai successivi articoli 4 e 5, e per la restante quota del venti per cento mediante concorsi interni riservati al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge da effettuare in conformita' alle vigenti disposizioni.

Testo vigente dal 3 aprile 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-26;86~art3 · fonte su Normattiva