Le licitazioni private per l'appalto dei lavori e forniture il cui importo rientra nei limiti indicati nell'articolo 9 sono tenute presso i compartimenti della viabilita'. Le funzioni di ufficiale rogante sono affidate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, ad un funzionario inquadrato in un livello non inferiore al settimo. Su autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, sentito il consiglio di amministrazione, possono essere esperite presso i compartimenti regionali licitazioni per lavori il cui importo superi quello indicato nel precedente articolo.

Testo vigente dal 3 aprile 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-26;86~art15 · fonte su Normattiva