Art. 5 — Commissione di disciplina
La commissione di disciplina di cui all'articolo 33 della legge 5 aprile 1964, n. 284, e' composta da un avvocato dello Stato alla quarta classe di stipendio, che la presiede, e da due impiegati appartenenti alla qualifica funzionale piu' elevata. Con lo stesso decreto di nomina sono designati i supplenti. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato appartenente alla settima qualifica funzionale.
Testo vigente dal 16 ottobre 1986
