Art. 4 — Comitato permanente per il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato
Il comitato permanente per il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, di cui all'articolo 8 della legge 22 maggio 1960, n. 520, ed all'articolo 32 della legge 5 aprile 1964, n. 284, e' presieduto dall'Avvocato generale dello Stato ovvero, su sua delega, da un avvocato dello Stato con incarico di Vice avvocato generale dello Stato ed e' composto:
- a)dal segretario generale dell'Avvocatura dello Stato;
- b)da quattro avvocati dello Stato alla terza classe di stipendio, di cui almeno uno in servizio presso le avvocature distrettuali;
- c)dall'impiegato appartenente alla qualifica funzionale piu' elevata con maggiore anzianita' in tale qualifica;
- d)da quattro rappresentanti del personale eletti a norma dell'articolo 146, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato appartenente alla settima qualifica funzionale. I componenti di cui alle lettere b), e) e d) del precedente comma 1 ed il segretario sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, e durano in carica quattro anni. Con lo stesso decreto sono nominati i supplementi. Per la validita' delle deliberazioni del comitato permanente e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti. In caso di parita', prevale il voto del presidente. Il comitato permanente esercita, nei confronti del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, le funzioni che le norme generali relative agli impiegati civili dello Stato demandano al consiglio di amministrazione, salvo quanto disposto dall'articolo 23, ultimo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.
Testo vigente dal 16 ottobre 1986
